Art. 1.
(Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale).

      1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-BIS
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

      Art. 452-bis. - (Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
      La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.
      Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la reclusione da quattro a dieci anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
      Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le

 

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diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

      Art. 452-ter. - (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
      Chi partecipa all'associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
      La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
      La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto previsto dall'articolo 416-bis ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

      Art. 452-quater. - (Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale). - Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo, nonché per il patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      Se dal fatto di cui al primo comma deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

      Art. 452-quinquies. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere

 

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taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.
      Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
      In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

      Art. 452-sexies. - (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
      Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-bis, commi primo, secondo e terzo, e all'articolo 452-quater sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire la bonifica.

      Art. 452-septies. - (Pene accessorie). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:

          1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;

 

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          2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

          3) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

          4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

      Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice con la sentenza di condanna e con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

      Art. 452-octies. - (Confisca). - Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
      Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».